Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2203 del 16 marzo 1996

ECLI:IT:CASS:1996:2203CIV

Massima

Massima ufficiale
L`inammissibilita` dell`appello per deposito del relativo atto oltre il termine annuale di decadenza previsto dall`art. 327, primo comma, con. proc.  civ. (che in ipotesi di controversie di lavoro e in materia di previdenza e assistenza obbligatorie e` insuscettibile di sospensione feriale ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742) e` rilevabile d`ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in sede di legittimita`, e non e` sanata dalla costituzione dell`appellato, in quanto la tardivita` dell`impugnazione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.   da vedere:Sen 19/03/1990 2260 sez L Civ Sen 05/04/1993 4094 sez L Civ Sen 30/03/1994 3106 sez L Civ

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