Tribunale civile Ancona sentenza n. 2208 del 13 marzo 2024

Massima

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Il contratto di locazione finanziaria (leasing) non si considera risolto per il mancato pagamento dei canoni anteriori alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi di impresa, in quanto l'art. 94-bis, comma 2, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII) preclude la risoluzione per inadempimenti pregressi. Pertanto, il debitore che abbia depositato la domanda ex art. 44 CCII è tenuto a pagare i canoni maturati e maturandi successivamente, mentre i canoni pregressi sono soggetti alla eventuale falcidia concordataria. In tale contesto, il debitore può chiedere il sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. delle somme offerte a titolo di canoni successivi alla domanda, in presenza di controversia sull'obbligo o sul modo del pagamento, al fine di evitare gli effetti della mora debendi, anche in funzione difensiva per tutelare un eventuale credito restitutorio. Il sequestro può essere disposto anche in presenza di incertezza sul soggetto legittimato a ricevere il pagamento, senza che sia necessaria l'offerta dell'intero importo richiesto dal creditore. Le modalità di attuazione del sequestro sono rimesse alla determinazione del giudice, il quale deve contemperare le esigenze di tutela del debitore con quelle di salvaguardia del patrimonio del creditore.

Sentenza completa

TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
nel subprocedimento cautelare iscritto al n. R.G. (...) - 1/2023 promosso da
(...) (C.F.: (...) ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra di loro, dall'avv. Ma.Fi. del Foro di Spoleto e dall'avv. Ar.Da. del Foro di Treviso, giusta procura agli atti del fascicolo telematico
RICORRENTE
contro
(...) (C.F.: (...)) in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice speciale e mandataria di (...) rappresentata e difesa dall'avv. (...) giusta procura agli alti del fascicolo telematico
RESISTENTE
Oggetto: sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c.
Il Giudice dr.ssa Maria Federica Minervini.
attesa l'intervenuta sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 comma terzo c.p.c.;
letti gli alti ed esaminali i documenti di causa;
lette le rispettive note scritte depositate da…

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