Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 289 del 2011

ECLI:IT:TARBA:2011:289SENT

Massima

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Il termine perentorio di centocinquanta giorni previsto dall'art. 26 del d.lgs. n. 152/2006 per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale costituisce un principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni e dagli enti delegati, la cui inosservanza da parte dell'amministrazione competente determina la formazione del silenzio inadempimento, legittimando il ricorrente a chiedere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'ordine all'amministrazione di provvedere espressamente sull'istanza entro un termine prefissato. L'obbligo di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale risponde all'esigenza di assicurare certezza e celerità nell'esercizio di tale delicata funzione amministrativa, a tutela degli interessi pubblici e privati coinvolti. Il rispetto di tali termini costituisce, pertanto, un principio generale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, la cui violazione determina l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione, con conseguente obbligo di provvedere espressamente sulla domanda entro un termine prefissato dal giudice. Tale principio si applica in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, essendo volto a garantire l'effettività della tutela ambientale, quale valore costituzionalmente rilevante, a prescindere dalle peculiarità territoriali e dalle scelte organizzative degli enti delegati. L'inosservanza del termine perentorio di conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, pertanto, integra gli estremi del silenzio inadempimento, legittimando il ricorrente a chiedere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'ordine all'amministrazione di provvedere espressamente sull'istanza entro un termine prefissato, al fine di assicurare la certezza e la celerità nell'esercizio di tale delicata funzione amministrativa, a tutela degli interessi pubblici e privati coinvolti.

Sentenza completa

N. 01747/2010
REG.RIC.

N. 00289/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01747/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1747 del 2010, proposto da:
Daunia Energia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Bari, via Piccinni, 210;

contro

Provincia di Foggia, non costituita;

per l’accertamento

della illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia in ordine all’istanza, presentata dalla Daunia Energia s.r.l. in data 31 marzo 2010, per la valutazione di impatto ambientale del progetto per la costruzione di un parco eolico in agro di Chieuti, in località “Cancellone”, costituito da n. 16 aerogeneratori di una potenza complessiva pari a …

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