Cassazione penale Sez. II sentenza n. 37784 del 12 settembre 2016

ECLI:IT:CASS:2016:37784PEN

Massima

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Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è il seguente: Il procedimento di applicazione di una misura di prevenzione personale, come la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non è soggetto al divieto di bis in idem previsto dall'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto la sua applicazione non presuppone la commissione di un illecito penale, ma si basa sulla valutazione di una condizione generale di pericolosità sociale desumibile da un più ampio quadro di abitudini di vita, rapporti e frequentazioni del soggetto, anche se questi possano aver commesso reati in passato. La valutazione della natura "penale" di una misura ai fini del divieto di bis in idem deve essere effettuata tenendo conto della qualificazione giuridica della misura nel diritto nazionale, della sua natura intrinseca e del grado di severità della sanzione, senza che sia rilevante il fatto che il presupposto per l'applicazione della misura di prevenzione possa essere costituito dalla commissione di un reato. Pertanto, l'applicazione di una misura di prevenzione personale non è preclusa dal fatto che il soggetto sia stato precedentemente condannato penalmente per reati che hanno contribuito a determinare la sua pericolosità sociale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIANDANESE Franco - Presidente

Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere

Dott. RAGO Geppino - Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo - Consigliere

Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso il decreto n. 56/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del 13/11/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona della Dott. FILIPPI Paola, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Che:
Con decreto del 04/06/2015, il Tribunale di Torino - Sezione Misure di Prevenzione - applicava a (OMISSIS) la misura di prevenzione della sorveglianza …

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