Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 3255 del 2014

ECLI:IT:TARNA:2014:3255SENT

Massima

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Il requisito tecnico-organizzativo consistente nell'aver eseguito nel triennio 2009-2011 servizi identici a quelli oggetto di appalto, per un quantitativo di rifiuti trattati non inferiore a 7.000 tonnellate annue e a 21.000 tonnellate complessive, costituisce una condizione indefettibile per la partecipazione alla procedura di affidamento, in quanto l'amministrazione aggiudicatrice, nel fissarlo, ha autolimitato il proprio potere discrezionale, elidendo ogni margine per successive valutazioni circa la rilevanza di eventuali carenze e vincolandosi definitivamente all'esclusione delle imprese che ne risultino sprovviste. Tale requisito, parametrato all'entità delle prestazioni richieste in appalto, è congruamente commisurato all'esigenza di individuare concorrenti in possesso di strutture, mezzi e organizzazione aziendale tali da assicurare il corretto svolgimento del servizio, senza che la sua fissazione in relazione al triennio 2009-2011, anziché al triennio 2010-2012, risulti viziata da illogicità, irragionevolezza o sproporzione, atteso che il riferimento al primo triennio risponde all'esigenza di consentire alle imprese concorrenti di documentare tempestivamente il possesso del requisito idoneativo. Inoltre, il possesso dell'autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 costituisce titolo di idoneità professionale ontologicamente distinto dalla pregressa erogazione di servizi di recupero e/o smaltimento di rifiuti organici, per cui un'impresa abilitata in forza della procedura semplificata ex art. 214 del citato decreto ben può aver prestato servizi identici a quelli previsti in appalto in tutto il triennio 2009-2011, pur essendo stata autorizzata all'apertura e gestione di un impianto di smaltimento o di recupero di rifiuti soltanto a partire dal secondo o terzo anno dell'indicato triennio. Infine, l'obbligo di comunicare l'avvenuta aggiudicazione definitiva al secondo classificato entro il termine di 5 giorni, previsto dall'art. 79, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, in mancanza di prova di specifico nocumento subito dal destinatario, non incide sulla legittimità dell'atto da comunicare, ma determina soltanto lo spostamento in avanti del termine per l'impugnazione.

Sentenza completa

N. 02203/2013
REG.RIC.

N. 03255/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02203/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2203 dell’anno 2013, proposto da:
Esogest Ambiente Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Costantino n. 52, presso il dott. ((omissis));

contro

Comune di Caserta, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via ((omissis)) n. 11, presso lo studio dell’avv. ((omissis));

nei confronti di

Impresud S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e di…

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