Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 25864 del 22 dicembre 2015

ECLI:IT:CASS:2015:25864CIV

Massima

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Il giudice, nell'esercizio della propria funzione giurisdizionale, è tenuto a garantire la correttezza formale degli atti processuali, ivi compresa la redazione della sentenza, al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi delle parti coinvolte nel giudizio. Pertanto, qualora sia riscontrato un mero errore materiale nell'indicazione di uno dei soggetti menzionati nell'epigrafe della sentenza, il giudice è legittimato a disporre la correzione di tale errore, senza necessità di una nuova trattazione del merito della controversia, al fine di ristabilire la corrispondenza tra il contenuto della decisione e la reale posizione processuale delle parti. Tale potere di correzione, esercitabile anche d'ufficio, trova il suo fondamento nell'esigenza di garantire l'integrità e l'esattezza formale del provvedimento giurisdizionale, in ossequio ai principi di correttezza, buona fede e leale collaborazione che devono informare lo svolgimento del processo. La correzione dell'errore materiale, essendo finalizzata al mero adeguamento formale dell'atto senza incidere sul suo contenuto sostanziale, non richiede il contraddittorio delle parti né comporta l'insorgere di nuovi oneri processuali a loro carico.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - rel. Presidente

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

Dott. MANNA Felice - Consigliere

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall'Avvocato (OMISSIS), presso lo studio del quale in (OMISSIS), e' elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
- intimato -
per la correzione dell'errore materiale occorso nella redazione della sentenza della Corte di cassazione n. 44…

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