Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza n. 934 del 2012

ECLI:IT:TARBS:2012:934SENT

Massima

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La cessazione della materia del contendere si verifica quando, successivamente all'instaurazione del giudizio, vengono meno gli effetti lesivi del provvedimento impugnato, per fatti sopravvenuti indipendenti dalla volontà delle parti. In tal caso, il giudice amministrativo, accertata la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, dichiara la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di giudizio. Tale istituto risponde all'esigenza di evitare pronunce meramente dichiarative, assicurando l'economia processuale e la concentrazione del contenzioso amministrativo su questioni effettivamente controverse. La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che l'Amministrazione abbia posto rimedio alla situazione contestata, eliminando gli effetti lesivi del provvedimento impugnato, e che il ricorrente non abbia più alcun interesse concreto ed attuale all'annullamento dell'atto. In tal caso, il giudice non entra nel merito della legittimità dell'atto, ma si limita a prendere atto del venir meno dell'interesse alla decisione, dichiarando la cessazione della materia del contendere e compensando le spese di giudizio, in considerazione della soccombenza virtuale dell'Amministrazione.

Sentenza completa

N. 00825/2010
REG.RIC.

N. 00934/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00825/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 825 del 2010, proposto da:
((omissis)), ((omissis)), rappresentati e difesi dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Brescia, via Bulloni, 12;

contro

U.T.G. - Prefettura di Cremona, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

del provvedimento del Responsabile 25.5.2010, prot. n. p-cr/l/n/2009/100851 che dichiara inammissibile la domanda di emersione a favore del sig. ((omissis)) ed atti connessi

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