Consiglio di Stato sentenza breve n. 2084 del 2016

ECLI:IT:CDS:2016:2084SENB

Massima

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Il diritto all'assegnazione di un alloggio popolare non sorge automaticamente dalla semplice presentazione della domanda e dal decorso del tempo, ma è subordinato al ricorrere di specifici presupposti di legge, tra cui il possesso dei requisiti soggettivi e l'inserimento in posizione utile nella graduatoria degli aventi diritto. L'Amministrazione, pur in presenza di una domanda di assegnazione, non è tenuta a provvedere immediatamente, essendo legittimata a rispettare l'ordine di priorità stabilito dalla legge e dalla graduatoria, assegnando gli alloggi disponibili secondo tale ordine. Il silenzio serbato dall'Amministrazione sulla domanda di assegnazione non integra pertanto un'ipotesi di silenzio-inadempimento, qualora risulti che l'Amministrazione stessa abbia comunicato all'interessato la propria posizione in graduatoria e la procedura in corso per l'assegnazione degli alloggi, in attesa del proprio turno. In tali casi, l'Amministrazione non è obbligata a provvedere immediatamente sulla domanda, essendo legittimata a rispettare l'ordine di priorità stabilito dalla legge e dalla graduatoria, assegnando gli alloggi disponibili secondo tale ordine. Il diritto all'assegnazione dell'alloggio popolare sorge solo quando, in base allo scorrimento della graduatoria, si determina la disponibilità di un alloggio in favore del richiedente che si trovi in posizione utile. Pertanto, il silenzio serbato dall'Amministrazione sulla domanda di assegnazione non integra un'ipotesi di silenzio-inadempimento, qualora risulti che l'Amministrazione abbia comunicato all'interessato la propria posizione in graduatoria e la procedura in corso per l'assegnazione degli alloggi, in attesa del proprio turno.

Sentenza completa

N. 00609/2016
REG.RIC.

N. 02084/2016REG.PROV.COLL.

N. 00609/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 609 del 2016, proposto da:
Comune di Reggio di Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

((omissis)), rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 01084/2015, resa tra le parti, concernente il silenzio serbato dall'Amministrazione sulla doman…

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