Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1913 del 9 marzo 1981

ECLI:IT:CASS:1981:1913PEN

Massima

Massima ufficiale
Il reato di associazione per delinquere si configura in un accordo di carattere generale e continuativo volto all'attuazione di una serie indeterminata di reati, cioè ad un programma di delinquenza che precede e contiene l'accordo particolare diretto alla realizzazione dei singoli reati; accordo che permane dopo la consumazione di ciascun reato, senza con questo esaurirsi. (La cassazione ha chiarito che gli elementi essenziali del delitto consistono nella esistenza di un vincolo associativo consapevolmente teso a commettere un numero indeterminato di delitti e nella predisposizione di mezzi necessari al compimento delle singole azioni criminose e che, pertanto, non sono decisivi ai fini del riconoscimento della esistenza dell'associazione per delinquere altri criteri, quali la distribuzione dei compiti tra gli associati, la presenza di capi promotori od organizzatori, la conoscenza reciproca tra i partecipanti e, tanto meno, la "comunanza di vita").

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