Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2075 del 2 agosto 1983

ECLI:IT:CASS:1983:2075PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di falsità ideologica in atti pubblici l'elemento soggettivo del reato si esaurisce nella volontarietà dell'evento, quale conseguenza dell'azione cosciente e volontaria, non richiedendosi anche la consapevolezza della illiceità ed antigiuridicità del fatto. La mancanza di tale consapevolezza, sia che derivi da ignoranza o da errore, non può essere invocata dall'agente a giustificazione del proprio operato, in quanto si risolve nella ignoranza della legge penale, che non ha efficacia scriminante.

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