Cassazione penale Sez. V sentenza n. 31869 del 24 settembre 2002

ECLI:IT:CASS:2002:31869PEN

Massima

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Il giudice di appello, in presenza di una contestata frase minacciosa, può assolvere l'imputato per insussistenza del fatto quando la prova testimoniale della persona presente alla conversazione telefonica escluda che l'imputato abbia pronunciato la frase minacciosa, in applicazione del principio per cui il giudice deve valutare liberamente la prova, dando prevalenza a quella che appare più attendibile e coerente, anche se contrasta con la diversa ricostruzione del fatto prospettata dalla parte civile. Ciò in quanto l'accertamento del fatto storico è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui convincimento, se sorretto da motivazione logica e coerente, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo vizi di manifesta illogicità. Inoltre, l'assoluzione per insussistenza del fatto rende irrilevante la questione della prescrizione del reato, in quanto il giudice, una volta esclusa la sussistenza del fatto, non è tenuto a pronunciarsi sulla prescrizione. Pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione è conseguenza della correttezza della motivazione della sentenza di assoluzione, la quale, nel rispetto dei principi di diritto, ha escluso la responsabilità penale dell'imputato sulla base di una valutazione probatoria immune da vizi logici.

Sentenza completa

IN FATTO ED IN DIRITTO L'adita Corte di appello ha riformato la sentenza di condanna emessa dal Pretore di Ferrara in data 22 marzo 1995 ed ha assolto (per insussistenza del fatto) M. C. S. dal contestato reato di minaccia in danno di T. L., considerando l'assoluta mancanza di prova che l'imputato, nel corso di conversazione telefonica, "abbia pronunciato la frase minacciosa", come invece sostenuto dal T., ma escluso dalla moglie dell'imputato stesso (presente ad ascoltare la conversazione). Il ricorrente (quale parte civile costituita) denunzia che ne è rimasto evidenziato il vizio di manifesta illogicità della motivazione, proponendo una diversa ricostruzione del fatto, che, seppure plausibile, non è idonea a svalutare la coerente ed incensurabile disamina articolata nella sentenza impugnata e si risolve in mera ed inammissibile censura in punto di fatto. Con altro motivo lamenta violazione della disciplina di cui agli artt. 129 e 531 c. …

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