ECLI:IT:CASS:2002:31869PEN
IN FATTO ED IN DIRITTO L'adita Corte di appello ha riformato la sentenza di condanna emessa dal Pretore di Ferrara in data 22 marzo 1995 ed ha assolto (per insussistenza del fatto) M. C. S. dal contestato reato di minaccia in danno di T. L., considerando l'assoluta mancanza di prova che l'imputato, nel corso di conversazione telefonica, "abbia pronunciato la frase minacciosa", come invece sostenuto dal T., ma escluso dalla moglie dell'imputato stesso (presente ad ascoltare la conversazione). Il ricorrente (quale parte civile costituita) denunzia che ne è rimasto evidenziato il vizio di manifesta illogicità della motivazione, proponendo una diversa ricostruzione del fatto, che, seppure plausibile, non è idonea a svalutare la coerente ed incensurabile disamina articolata nella sentenza impugnata e si risolve in mera ed inammissibile censura in punto di fatto. Con altro motivo lamenta violazione della disciplina di cui agli artt. 129 e 531 c. …
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