Cassazione penale Sez. V sentenza n. 22680 del 12 giugno 2002

ECLI:IT:CASS:2002:22680PEN

Massima

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Il diritto di cronaca non può essere invocato per giustificare l'espressione di opinioni offensive, anche se tali opinioni siano state precedentemente manifestate da altri soggetti. L'esercizio del diritto di critica, pur essendo tutelato, non può essere utilizzato come scudo per diffamare ingiustamente un pubblico ufficiale, in assenza di adeguato supporto argomentativo e qualora l'articolo sia finalizzato a scopi politici piuttosto che all'informazione. Il giudice è tenuto a valutare attentamente se l'espressione utilizzata, pur rientrando formalmente nell'ambito del diritto di cronaca o di critica, sia in realtà diretta a ledere ingiustamente la reputazione altrui, senza che ciò sia giustificato dall'esercizio di un diritto o dovere. In tali casi, la condanna per diffamazione aggravata è legittima, a prescindere dalla qualifica soggettiva dell'autore dell'articolo, essendo necessario tutelare il prestigio e l'imparzialità della funzione pubblica esercitata dalla persona offesa. Il giudice, nel bilanciare il diritto di cronaca e critica con il diritto all'onore e alla reputazione, deve verificare la sussistenza di un interesse pubblico effettivo e prevalente all'informazione, nonché l'assenza di intenti meramente diffamatori o di finalità politiche strumentali, che rendono l'espressione lesiva della dignità altrui.

Sentenza completa

1 - Il 21.10.98 il Tribunale di Monza ha condannato, con attenuanti generiche, il giornalista A. D. a L. 400.000, per diffamazione aggravata (fatti determinati) di A. C., procuratore della Repubblica a Palmi, commessa con articolo pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" del 12.6.94, intitolato: "Gli assalti a vuoto del mastino C.", di cui riteneva offensiva la parte relativa ad operazione sul voto di scambio, in quanto effettuata a poche ore dall'apertura dei seggi elettorali, che induce a ritenere una mancanza di trasparenza e correttezza nella conduzione delle indagini, e diretta a pregiudicare il partito socialista, e perciò svolta per finalità politiche, senza supporto argomentativo e non giustificata dall'esercizio del diritto di critica. Ha altresì condannato il direttore responsabile del quotidiano, Vittorio Feltri, a L. 300.000 di multa a norma dell'art. 57 c.p., per omesso controllo ed entrambi al risarcimento dei danni alla P.C., con pro…

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