Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 33875 del 25 agosto 2008

ECLI:IT:CASS:2008:33875PEN

Massima

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Il provvedimento di scarcerazione dell'indagato, emesso dal giudice per le indagini preliminari per la ritenuta decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare, anche se inficiato da un errore nel calcolo di tali termini, diviene intangibile e non può essere revocato dal medesimo giudice che lo ha emesso, qualora il pubblico ministero non abbia proposto impugnazione ai sensi dell'articolo 310 del codice di procedura penale. In tale ipotesi, un nuovo provvedimento di applicazione di misura cautelare è soggetto alle condizioni e ai presupposti tassativamente indicati dall'articolo 307 del codice di procedura penale, non essendo consentito al giudice di revocare il precedente provvedimento di scarcerazione, in quanto le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione. Il principio di irrevocabilità dei provvedimenti "de libertate", una volta divenuti definitivi, trova fondamento nell'esigenza di tutelare la libertà personale dell'indagato, in conformità ai principi costituzionali, e limita l'applicazione dell'istituto dell'autotutela nel settore della giustizia penale, per il quale sono previste procedure tassative che danno luogo a provvedimenti sempre verificabili ed impugnabili nei termini di legge.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente

Dott. LANZA Luigi - Consigliere

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere

Dott. MATERA Lina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore distrettuale della Repubblica di Catania;

contro l'ordinanza 30 ottobre 2007 con la quale il Tribunale del riesame di Catania ha annullato il provvedimento del G.I.P. di Catania, 9 ottobre 2007, che aveva disposto, su richiesta del Pubblico ministero "nuova misura cautelare";

a carico di:

Ca. En. , nato il (OMESSO), indagato Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 73, ritenendo non scaduto il t…

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