Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1383 del 16 febbraio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:1383PEN

Massima

Massima ufficiale
L'obbligo di dichiarazione o di rientro della disponibilità o attività costituite illegalmente all'estero; di cui all'art. 2 legge 30 aprile 1976 n. 159, concerne solo le disponibilità o attività costituite anteriormente al 6 marzo 1976; tale limite temporale trova la sua giustificazione nella circostanza che l'illegale costituzione all'estero di disponibilità valutarie successivamente a quella data è punita ai sensi dell'art. 1 D.L. 4 marzo 1976 n. 31 del 1976 (convertito nella citata legge).

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