Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 40818 del 17 ottobre 2012

ECLI:IT:CASS:2012:40818PEN

Massima

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Il provvedimento del Questore di divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, adottato ai sensi della Legge n. 401 del 1989, art. 6-bis, comma 2, non è soggetto alla convalida giudiziale e pertanto la sua vigenza non può essere condizionata dalle vicende relative al provvedimento di convalida dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Infatti, il divieto di accesso è una misura autonoma e distinta dall'obbligo di presentazione, che invece è soggetto a convalida giudiziale; di conseguenza, l'eventuale mancata o tardiva convalida di quest'ultimo non incide sulla validità e sull'efficacia del divieto di accesso, il quale rimane pienamente operativo. Tale principio si fonda sulla ratio della normativa, volta a prevenire e contrastare fenomeni di violenza e turbativa dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, attraverso l'adozione di misure cautelari idonee a impedire la reiterazione di condotte pericolose per la sicurezza pubblica, come l'indebito superamento delle recinzioni o separazioni degli impianti sportivi e l'invasione di aree riservate ai tifosi avversari, accompagnata da comportamenti aggressivi e minacciosi. In tale contesto, il divieto di accesso rappresenta uno strumento essenziale per tutelare l'ordinato svolgimento delle competizioni sportive e l'incolumità dei partecipanti, indipendentemente dalla sorte del provvedimento accessorio relativo all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 14/3/2011 del G.I.P. di Avellino (nr. 701/08);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo;

lette le conclusioni del P.G. dr. Alfredo Montagna, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Questore di Avellino disponeva nei confronti di (OMISSIS) il divieto di accesso per tre anni nei luoghi di svolgimento di manifestazi…

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