Cassazione penale Sez. I sentenza n. 212 del 28 febbraio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:212PEN

Massima

Massima ufficiale
Il rinvio operato dall'art.. 281, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo modificato dall'art.. 16 legge 12 agosto 1982 n.. 532, all'art.. 263 ter dello stesso codice, aggiunto dall'art.. 8 della menzionata legge, riguarda esclusivamente la identificazione dell'organo giudiziario competente a decidere sull'appello contro le ordinanze sulla libertà provvisoria, e non si estende alle forme del procedimento previste da tale articolo per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale. Pertanto l'appello contro le ordinanze che decidono sulla libertà provvisoria si svolge nelle forme ordinarie, onde la necessità per il giudice della impugnazione di udire il parere del P.M. prima della decisione, come dispone in via generale l'art.. 76 cod. proc. PEN.. .

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