Cassazione penale Sez. V sentenza n. 16240 del 29 aprile 2005

ECLI:IT:CASS:2005:16240PEN

Massima

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Il denunciante-danneggiato non riveste la qualità di persona offesa nei reati contro la fede pubblica, quali il falso in atto pubblico, in quanto tali reati offendono direttamente e specificamente l'interesse pubblico della fiducia nella genuinità materiale e nella veridicità di determinati documenti, ledendo solo mediatamente e di riflesso l'interesse del singolo. Di conseguenza, il privato denunciante non è legittimato a proporre ricorso in cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari, in quanto egli non riveste la qualità di persona offesa dal reato, ma soltanto quella di danneggiato, essendo l'elemento del danno estraneo alla struttura dei reati contro la fede pubblica. Tale principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si fonda sulla natura pubblicistica di tali reati, i quali tutelano l'interesse generale alla correttezza e affidabilità dei documenti pubblici, a prescindere dalla lesione di interessi individuali. Ne consegue che il privato denunciante, pur potendo subire un pregiudizio dal reato di falso, non è legittimato a impugnare il provvedimento di archiviazione, essendo tale facoltà riservata esclusivamente al Pubblico Ministero, quale titolare dell'azione penale e custode dell'interesse pubblico.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Composta dai seguenti magistrati:
((omissis)) - ((omissis)) - ((omissis)) - ((omissis)) - ((omissis)) - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Fr. Fa. nato il (...)
avverso il provvedimento emesso il 22.9.04 nel procedimento a carico di Gi. Gu. e Al. Gr.
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso.
Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. ((omissis)).
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto 22.9.03 il Gip presso il Tribunale di Palermo disponeva, su conforme richiesta del P.M., l'archiviazione del procedimento a carico di Gi. Gu. e Al. Gr., indagati per falso in atto pubblico.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso Fr. Fa. quale persona o…

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