Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 831 del 2017

ECLI:IT:TARPIE:2017:831SENT

Massima

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Il Comune, nell'esercizio del potere attribuitogli dall'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, può legittimamente disciplinare gli orari di apertura delle sale giochi e degli esercizi pubblici autorizzati all'installazione di apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S., al fine di prevenire, contrastare e ridurre il fenomeno della ludopatia o gioco d'azzardo patologico, in attuazione della legge regionale di riferimento e nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale potere comunale si fonda sull'esigenza di tutelare la salute pubblica e il benessere individuale e collettivo, attraverso un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli operatori del settore con l'interesse pubblico alla prevenzione e al contrasto della dipendenza patologica dal gioco d'azzardo, che costituisce un fenomeno di rilevanza sociale e sanitaria ampiamente diffuso e documentato. L'amministrazione comunale, pertanto, può adottare misure limitative degli orari di apertura delle sale giochi e degli esercizi pubblici autorizzati all'installazione di apparecchi per il gioco, senza che ciò comporti una violazione del principio di proporzionalità, ove tali misure risultino idonee, necessarie e adeguate al perseguimento dell'obiettivo di prevenzione e contrasto della ludopatia, anche in assenza di specifiche indagini statistiche a livello locale, atteso che la diffusione del fenomeno costituisce ormai un fatto notorio. La disciplina comunale può legittimamente differenziare il trattamento tra le diverse tipologie di giochi leciti, in ragione della maggiore pericolosità e capacità di indurre dipendenza patologica riconosciuta dalla giurisprudenza agli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. rispetto ad altre forme di scommessa.

Sentenza completa

Pubblicato il 11/07/2017

N. 00831/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01293/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1293 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Palace Bingo s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Torino, via Principi d’Acaja 15;

contro

Comune di Rivoli, rappresentato e difeso dall’avv. ((omissis)), domiciliato presso la Segreteria del Tribunale in Torino, corso Stati Uniti, 45;
ASL TO 3 di Collegno e Pinerolo, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 330/2016, pubblicata sull’albo pretorio comunale dal 12.10.2016 al 27.10.2016, avente a…

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