Cassazione penale Sez. III sentenza n. 978 del 5 aprile 1996
ECLI:IT:CASS:1996:978PEN
Massima
Massima ufficiale
La contravvenzione prevista dall' art. 5 lett. b) legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande, costituisce reato di pericolo presunto che deve essere ritenuto sussistente tutte le volte che, per ragioni estrinseche o intrinseche attinenti - ad esempio - a condizioni igieniche degli involucri o dell'ambiente, si debba ritenere probabile la alterazione di una o tutte le componenti del prodotto.
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