Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 20526 del 2005

ECLI:IT:TARNA:2005:20526SENT

Massima

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Il ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento sanzionatorio, proposto anteriormente all'istanza di permesso di costruire in sanatoria, deve ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell'abusività dell'opera, provocato dalla presentazione della domanda di condono, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto, che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa. Pertanto, l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio si sposta dall'annullamento del provvedimento già adottato, all'eventuale annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di condono. Ciò vale anche nel caso di presentazione di una domanda di condono edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 25, del decreto legge n. 269/2003, fatta eccezione per le fattispecie in cui manchino, in modo evidente, i presupposti per l'ammissibilità della domanda medesima. Qualora la domanda di condono risulti presentata entro il termine previsto dalla legge e non emerga l'evidente carenza dei presupposti per la sua ammissibilità, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'Amministrazione dovrà comunque esaminare la domanda di condono e adottare i conseguenti atti, eventualmente anche a carattere sanzionatorio, in caso di rigetto della stessa.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione quarta, con l'intervento dei signori Magistrati:
((omissis)) ((omissis)) - estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il n. 13698/1998, proposto dalla signora FUSCO Angela, rappresentata e difesa dall'((omissis)), con il quale è domiciliata in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. per la Campania;
CONTRO
il Comune di Praiano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,
PER L'ANNULLAMENTO
previa sospensione dell'esecuzione, dell'ordinanza di demolizione n. 55 del 2 ottobre 1998, notificata il 3 ottobre 1998, con la quale è stato ordinato alla ricorrente di demolire le opere dalla stessa realizzate nell'immobile di via Croce Costantinopoli, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il ((omissis));
Udito alla pubblica …

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