Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza n. 3233 del 2022

ECLI:IT:TARSA:2022:3233SENT

Massima

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Il provvedimento amministrativo di annullamento in autotutela di un precedente atto impugnato, adottato dalla pubblica amministrazione per ragioni estranee ai motivi di ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale del ricorrente. In tale ipotesi, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, atteso che le motivazioni poste a fondamento dell'annullamento risultano estranee rispetto alle contestazioni formulate in ricorso. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che l'annullamento in autotutela di un provvedimento impugnato, per ragioni diverse da quelle dedotte in giudizio dal ricorrente, comporta la cessazione della materia del contendere, in quanto l'interesse sostanziale del ricorrente risulta pienamente soddisfatto. In tale caso, le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione del fatto che le motivazioni dell'annullamento sono estranee ai motivi di ricorso. La massima evidenzia come l'annullamento in autotutela di un atto impugnato, per motivi diversi da quelli dedotti in giudizio, determini la cessazione della materia del contendere, con conseguente integrale soddisfazione dell'interesse del ricorrente. Ciò comporta la possibilità di compensare le spese di giudizio, in ragione dell'estraneità delle ragioni dell'annullamento rispetto alle contestazioni formulate in ricorso.

Sentenza completa

Pubblicato il 28/11/2022

N. 03233/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01004/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1004 del 2016, proposto da
Ivan Milite, rappresentato e difeso dall’avvocato Ernesto Russomando, con domicilio eletto presso il suo studio in Pontecagnano Faiano, Via Montegrappa n. 14;

contro

Comune di Cava de’ Tirreni, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone e Giuliana Senatore, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Scarpa in Salerno, Largo Plebiscito n. 6;

per l’annullamento

dell’ordinanza demolitoria n. 28 del 1° marzo 2016 N. Reg. Gen. 79 del 1° marzo 2016 emessa dal Comune di Cava de’ Tirr…

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