Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 17317 del 15 dicembre 1989

ECLI:IT:CASS:1989:17317PEN

Massima

Massima ufficiale
L' art. 10 del regolamento 30 maggio 1953 n. 578, concernente l'attivita` di propaganda dei prodotti dietetici, sanzionato dall'art. 5 legge 29 marzo 1951 n. 327 deve ritenersi sottratto alla depenalizzazione, a norma dell'art. 34 lett. b) legge 24 novembre 1981 n. 689. A differenza, infatti, delle norme regolamentari di cui al dpr 26 marzo 1980 n. 327 - le quali, contenendo il precetto e la condotta vietata, devono ritenersi depenalizzate, quantunque l' art. 17 legge 30 aprile 1962 n. 283 che ne prevede la sanzione, sia stata esclusa dalla depenalizzazione -, l' art. 10 reg. n. 578 del 1953 contiene soltanto una disciplina piu` specifica di quella contenuta nell'art. 5 della legge n. 327 del 1951, che, oltre a stabilire la sanzione, pone il precetto descrivendo la condotta sanzionata.

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