Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1899 del 21 maggio 1992

ECLI:IT:CASS:1992:1899PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 250 del D.LGS. 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), va letto nel senso che, in materia di misure cautelari, trovano applicazione, anche nei procedimenti che proseguono nell'osservanza del codice di rito previgente, le norme del nuovo codice che disciplinano l'adozione, il mantenimento, la modificazione o il ripristino di dette misure, indipendentemente dal fatto che, anche a seguito di intervenute modifiche legislative, le norme summenzionate diano luogo a effetti vantaggiosi o svantaggiosi nei confronti dell'imputato. Detto principio non si estende però al regime delle impugnazioni, che continua ad essere regolato, e nei procedimenti in questione, dalla disciplina previgente; ragion per cui, avverso il provvedimento con il quale, in fase di giudizio, venga disposto il ripristino della custodia cautelare nei confronti di soggetto il quale, scarcerato per intervenuta decorrenza dei termini massimi di durata di detta misura, abbia violato gli obblighi impostigli all'atto della scarcerazione, non è esperibile la richiesta di riesame, ma soltanto il ricorso diretto per cassazione.

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.