Cassazione penale Sez. V sentenza n. 25652 del 6 giugno 2018

ECLI:IT:CASS:2018:25652PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nell'esaminare il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale, afferma che: 1. L'eccezione di nullità del decreto di citazione per il giudizio d'appello è manifestamente infondata, in quanto l'art. 601 c.p.p., comma 6 stabilisce espressamente i requisiti necessari di tale atto, che sono stati rispettati nel caso di specie, non essendo necessaria l'enunciazione del fatto imputato e delle norme di legge violate. 2. È altresì manifestamente infondata l'eccezione relativa alla violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto ai sensi degli artt. 521 c.p.p. e 597 c.p.p., comma 3, il giudice d'appello ha la facoltà di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica, come avvenuto nel caso concreto a seguito dell'appello incidentale della parte civile, senza che ciò comporti una violazione dei diritti di difesa dell'imputato. 3. Le doglianze concernenti l'assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile e imputata in un procedimento connesso, sono parimenti infondate, in quanto il Tribunale ha individuato specifici elementi di riscontro, quali la documentazione medica e le testimonianze di coloro che hanno assistito all'aggressione. 4. Le censure relative alla violazione delle regole di valutazione della prova e ai vizi di motivazione sono inammissibili, in quanto l'osservanza di tali regole non è prevista a pena di nullità o inutilizzabilità, e la loro violazione può essere dedotta solo sotto il profilo del vizio di motivazione, che nel caso di specie è stato adeguatamente confutato dal Tribunale. 5. Infine, le doglianze concernenti la commisurazione della pena sono generiche, in quanto la motivazione della sentenza appare adeguata in relazione all'intervenuta assoluzione per il reato di ingiuria. In conclusione, il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente

Dott. SCOTTI ((omissis)) - Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/10/2016 del Tribunale di Castrovillari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PISTORELLI Luca;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LIGNOLA Ferdinando, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

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