Cassazione civile Sez. Trib. sentenza n. 10761 del 10 maggio 2006

ECLI:IT:CASS:2006:10761CIV

Massima

Massima ufficiale
Il principio "tempus regit actum", regolante la successione nel tempo delle leggi processuali, non è riferibile alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, che, non essendo una forma di abrogazione della legge, ma una conseguenza della sua invalidità originaria, ha efficacia retroattiva, nel senso che investe anche situazioni processuali precedenti alla sentenza di abrogazione - salve l'avvenuta formazione del giudicato e la presenza di preclusioni processuali già verificatesi - in omaggio al principio enunciato dagli artt. 136 Cost. e 30 della legge 11 marzo 1957, n. 87. (Applicazione in tema di sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità, con sentenza n. 346 del 1998, dei commi secondo e terzo dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni a mezzo del servizio postale, rilevanti nella specie ai fini della regolarità della comunicazione alle parti dell'udienza di trattazione di un processo tributario in grado di appello, prescritta dagli artt. 31 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).

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