Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Catanzaro sentenza breve n. 1210 del 2021

ECLI:IT:TARCZ:2021:1210SENB

Massima

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L'ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati, emessa ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento ai soggetti interessati, al fine di instaurare un contraddittorio utile ad accertare la sussistenza, in capo al proprietario o titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area interessata dagli illeciti sversamenti, dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) necessario per l'emanazione del provvedimento. L'omissione di tale comunicazione di avvio del procedimento, che costituisce una garanzia procedimentale essenziale in materia ambientale, determina l'illegittimità dell'ordinanza sindacale, in quanto non consente di valutare adeguatamente il profilo soggettivo della responsabilità. Inoltre, la sussistenza di un vincolo di sequestro disposto dall'Autorità Giudiziaria sull'area interessata, che impedisce materialmente l'ottemperanza all'ordinanza, rappresenta un ulteriore elemento da valutare nell'ambito del procedimento, la cui omissione determina un vizio del provvedimento. L'urgenza e la contingibilità del provvedimento non possono giustificare la mancata comunicazione di avvio del procedimento, in quanto tale garanzia procedimentale assume una funzione ancor più pregnante nella materia ambientale, risultando funzionale all'accertamento della responsabilità soggettiva del destinatario dell'ordinanza. Pertanto, l'ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati, emessa ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006 senza la previa comunicazione di avvio del procedimento, è illegittima per violazione del contraddittorio procedimentale.

Sentenza completa

Pubblicato il 15/06/2021

N. 01210/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00820/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 820 del 2021, proposto da
-OMISSIS- , -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Mariafrancesca Colistra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Agostino Rosselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 192 L.152/2006 Reg. Int. -OMISSIS-/2021 - Reg. Gen. Ord n. -OMISSIS-/2021emessa dal Sindaco di Cosenza in da…

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