Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7631 del 24 giugno 1987

ECLI:IT:CASS:1987:7631PEN

Massima

Massima ufficiale
L'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c. p. si realizza allorche` il soggetto abbia agito per raggiungere uno scopo nobile, conformemente alla morale del tempo e del luogo. Pertanto, pur prescindendo dalla gravita` del reato commesso o dalla particolare natura del bene giuridico tutelato dalla norma penale, essa non puo` essere considerata astraendo dal mezzo prescelto per raggiungere il fine, allorche` il mezzo stesso implichi un sacrificio di valori morali e sociali, sottostanti alla norma, che possono contrapporsi financo escludendoli a quelli ai quali si sia ispirata la condotta dell'agente. Ne consegue, inoltre, che essa attenuante va esclusa nella ipotesi in cui venga somministrata droga ad un congiunto detenuto, al fine di rendere a quest`ultimo piu` sopportabile lo stato di detenzione, in quanto l'uso di sostanze stupefacenti attenta alla conservazione della salute e al miglioramento delle proprie capacita`.

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