Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2549 del 7 marzo 1996

ECLI:IT:CASS:1996:2549PEN

Massima

Massima ufficiale
La differenza, tra il reato di incendio, di cui all`art. 423 cod. pen., e quello di danneggiamento seguito da incendio, previsto dall`art. 424 cod.  pen., sussiste sul fatto che, nella prima fattispecie, l`agente vuolE che si sviluppi un incendio, mentre, nella seconda, vuole solo danneggiare con il fuoco.  L`art. 242 cod. pen. prevede quindi l`incendio come reato che esula dalla intenzione dell`agente, e, nella struttura di detto reato, l`incendio o il pericolo d`incendio e` solo condizione oggettiva di punibilita` e, come tale, estranea al dolo.    conforme:Sen 26/04/1995 4506 sez 1 Pen

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