Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5132 del 11 maggio 1995

ECLI:IT:CASS:1995:5132CIV

Massima

Massima ufficiale
Benche` il procedimento disciplinare a carico di magistrati sia regolato dalle norme del codice di procedura penale in quanto applicabili, il ricorso alle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, avverso le sentenze pronunciate dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, e` soggetto, in mancanza di specifica disposizione contraria, alle norme generali del rito civile di cui agli artt. 360 e seguenti cod.  proc. civ. e, pertanto, nel giudizio introdotto da quest`ultimo ricorso non sono proponibili questioni di diritto che non siano state ritualmente formulate davanti alla indicata Sezione disciplinare e che involgano accertamenti di fatto non compiuti, perche` non richiesti, nel procedimento davanti alla stessa.   da vedere: Sen 25/01/1993 676 sez 6 Pen

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