Cassazione civile Sez. Trib. sentenza n. 15675 del 12 agosto 2004

ECLI:IT:CASS:2004:15675CIV

Massima

Massima ufficiale
Il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica -in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio-, le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale esclusivamente spetta individuare le fonti del proprio convincimento, esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge.

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