Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2015 del 11 luglio 1997

ECLI:IT:CASS:1997:2015PEN

Massima

Massima ufficiale
L'organo legittimato a impugnare mediante ricorso per cassazione i provvedimenti emessi in materia di libertà personale dal tribunale in sede di riesame o di appello ai sensi degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. è soltanto il procuratore della Repubblica presso il tribunale in cui è stata emessa la decisione, valendo il principio per cui, quando la legge indica il pubblico ministero quale organo abilitato a svolgere una determinata funzione presso un ufficio giudiziario, deve intendersi che essa si riferisca all'organo dell'accusa funzionalmente istituito presso tale ufficio. E' pertanto inammissibile, a norma dell'art. 591, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., il ricorso proposto dal procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il tribunale decidente.

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