Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 19090 del 18 luglio 2018

ECLI:IT:CASS:2018:19090CIV

Massima

Massima ufficiale
Nelle società cooperative, ai fini del decorso del termine per proporre opposizione avverso la deliberazione ai sensi dell'art. 2533 c.c., non è necessaria la comunicazione di addebiti rigorosamente enunciati, dovendo l'esigenza di specificità della contestazione ritenersi soddisfatta allorquando le indicazioni fornite consentano di individuare le ragioni dell'esclusione, così da porre il socio in condizione di predisporre la difesa. (Nella specie, è stata ritenuta idonea a far decorrere il termine per l'opposizione la comunicazione della delibera di esclusione nella quale la condotta, già addebitata in sede disciplinare, era stata individuata attraverso il richiamo ad una disposizione statutaria, conosciuta e sottoscritta dalla socia lavoratrice).

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