Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 239 del 2019

ECLI:IT:TARTOS:2019:239SENT

Massima

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La tutela del patrimonio storico-artistico di un immobile di particolare interesse culturale, dichiarato tale con provvedimento amministrativo, impone alla pubblica amministrazione di motivare adeguatamente l'adozione di provvedimenti che ne dispongano la rimozione di modifiche o aggiunte realizzate senza autorizzazione, evidenziando in modo specifico le ragioni per cui tali interventi possano compromettere le caratteristiche storico-artistiche tutelate. In assenza di una motivazione che chiarisca in modo puntuale e congruo le ragioni per cui la realizzazione di una terrazza pensile nell'edificio storico abbia effettivamente pregiudicato il suo valore culturale, il provvedimento che ne ordina la rimozione è carente sotto il profilo motivazionale e, pertanto, deve essere annullato. La tutela del patrimonio culturale, pur essendo un interesse pubblico di primaria importanza, deve essere bilanciata con gli interessi privati dei proprietari degli immobili vincolati, i quali hanno diritto a una adeguata motivazione degli atti amministrativi che incidono sulla loro sfera giuridica. Il principio di proporzionalità impone alla pubblica amministrazione di adottare misure restrittive della sfera giuridica dei privati solo quando strettamente necessarie e adeguatamente giustificate, al fine di garantire un giusto contemperamento tra l'interesse pubblico alla tutela del patrimonio storico-artistico e il diritto di proprietà dei privati.

Sentenza completa

Pubblicato il 18/02/2019

N. 00239/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00062/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 62 del 2006, proposto da
((omissis)), rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Firenze, lungarno A. Vespucci 20;

contro

Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico delle province di Pisa e Livorno in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. 2412 del 18.10.2005 con il quale il Soprintendente di Pisa ha ordinato alla ricorrente di procedere all’immediata r…

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