Cassazione penale Sez. V sentenza n. 13116 del 6 aprile 2002

ECLI:IT:CASS:2002:13116PEN

Massima

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La falsa dichiarazione circa l'esistenza di precedenti penali, resa in sede di richiesta di rinnovo del passaporto, integra il reato di cui all'art. 496 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), a prescindere dalla circostanza che tali precedenti siano o meno ancora pendenti, essendo sufficiente che l'interessato abbia rilasciato una dichiarazione non veritiera in relazione a tale dato. Infatti, la richiesta di informazioni sui precedenti penali, ai fini del rilascio o rinnovo del passaporto, deve intendersi riferita in modo ampio a tutte le condanne riportate, a prescindere dalla loro pendenza, in quanto tali informazioni sono rilevanti per la valutazione dell'affidabilità e dell'onorabilità del richiedente. Pertanto, la mera circostanza che, al momento della dichiarazione, non fossero pendenti procedimenti penali a carico dell'interessato, non esclude la configurabilità del reato di falsa attestazione, atteso che ciò che rileva è l'inesattezza della dichiarazione resa, a prescindere dalla sua rilevanza pratica ai fini del rilascio del documento richiesto.

Sentenza completa

Il tribunale di Campobasso con sentenza 22.2.2001 assolveva L. A., fra l'altro, dal reato di cui all'art. 496 c.p. con la formula "perché il fatto non sussiste".
All'imputato era stato addebitato di aver falsamente dichiarato "alla Questura di Campobasso, nella dichiarazione sostituitiva dell'ordinaria certificazione, presentata al fine di ottenere il rinnovo del passaporto, di non avere procedimenti penali".
Premetteva il decidente che il 16.1.1997 il L. aveva chiesto alla Questura il rinnovo del proprio passaporto dichiarando di non avere precedenti penali.
Era invece risultato che il predetto, all'epoca della dichiarazione, aveva riportato due condanne: nel 1998 per emissioni di assegni a vuoto e nel 1994 per falsità in scrittura privata ed insolvenza fraudolenta. Osservava quindi che la dichiarazione circa i precedenti penali doveva intendersi richiesta, "conformemente alla disposizione dell'art. 16 co. 1, seconda …

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