Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 9490 del 2011

ECLI:IT:TARLAZ:2011:9490SENT

Massima

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Il provvedimento amministrativo di approvazione di un progetto tecnico, adottato previo parere favorevole degli uffici competenti, non può essere successivamente modificato con prescrizioni che incidono in modo sostanziale sulle caratteristiche essenziali del progetto, senza il rispetto delle garanzie procedimentali di partecipazione e di adeguata istruttoria. L'amministrazione, qualora intenda riesaminare in autotutela il provvedimento già adottato, è tenuta ad assicurare il contraddittorio con il soggetto interessato e a compiere una nuova e completa istruttoria, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere di autotutela e per l'adozione di eventuali prescrizioni. Il mancato rispetto di tali regole procedimentali comporta l'illegittimità del provvedimento di riesame, che deve essere annullato. Il principio di tutela del legittimo affidamento del privato, che ha ottenuto l'approvazione di un progetto, impone all'amministrazione di non modificare unilateralmente e in modo sostanziale le caratteristiche essenziali del progetto già approvato, senza il suo coinvolgimento e senza una adeguata istruttoria. L'amministrazione, pertanto, non può imporre prescrizioni che incidono in modo significativo sulle caratteristiche del progetto, senza il previo contraddittorio con il soggetto interessato e senza una nuova e completa valutazione istruttoria. Il rispetto delle regole procedimentali e del principio di tutela dell'affidamento costituisce un limite all'esercizio del potere di autotutela, al fine di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la stabilità dei provvedimenti amministrativi già adottati. L'annullamento in autotutela di un provvedimento favorevole al privato, senza il rispetto delle garanzie procedimentali, determina l'illegittimità del nuovo provvedimento, che deve essere annullato.

Sentenza completa

N. 09689/1997
REG.RIC.

N. 09490/2011 REG.PROV.COLL.

N. 09689/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9689 del 1997, proposto da Ind.Eco. Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Montanaro e Raffaele Ingicco, con domicilio eletto presso Giampaolo Torselli in Roma, via Cosseria, 5;

contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Athena Lorizio, con domicilio eletto presso Maria Athena Lorizio in Roma, via Dora, 1;
Provincia di Latina, rappresentata e difesa dall'avv. Goffredo Nardecchia, con domicilio eletto presso Nella Contini in Roma, v.le dei Primati Sportivi, 98;
Comune di Latina (non costituito);

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

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