Cassazione penale Sez. V sentenza n. 206 del 14 febbraio 1995

ECLI:IT:CASS:1995:206PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 553, secondo comma cod. proc. pen. (che stabilisce, per il procedimento pretorile, che sulle richieste di proroga del termine delle indagini preliminari il giudice decide in ogni caso con ordinanza "de plano", laddove l'art. 406, quinto comma cod. proc. pen. prevede per il rito ordinario che il giudice fissi l'udienza in camera di consiglio quando si orienti per il diniego della proroga), sollevata in riferimento agli art. 3 e 112 COST.. Non sussiste, infatti, disparità di trattamento delle parti nel procedimento pretorile in relazione al contraddittorio, poiché questo presuppone un contrasto fra interessi privato e pubblico, che in tal caso non sussiste, poiché gli interessi dell'imputato e della persona offesa sono correlati all'esercizio dell'azione penale e non ai termini delle indagini del pubblico ministero, che rivestono carattere strumentale. L'esercizio dell'azione penale, poi, è sempre garantito, ferma restando la sua esplicazione nei termini e nei modi di legge, sotto il controllo del giudice.

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