Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 4113 del 27 febbraio 2004

ECLI:IT:CASS:2004:4113CIV

Massima

Massima ufficiale
Il decreto con il quale il presidente del tribunale abbia provveduto alla nomina dei liquidatori di una società di persone, ai sensi dell'art. 2275 cod. civ., non è suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento ed il presidente si sia pronunciato sul punto, in quanto il detto presidente, dopo un'indagine sommaria e condotta "incidenter tantum", può nominare i liquidatori sul presupposto che la società sia sciolta, ma non accerta in via definitiva né l'intervenuto scioglimento né le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato, purché legittimato all'azione, può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l'insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti.

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