Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 222 del 25 maggio 2001

ECLI:IT:CASS:2001:222CIV

Massima

Massima ufficiale
Configura un illecito disciplinare per violazione dei doveri di lealtà e probità la condotta dell'avvocato che, nella piena consapevolezza dell'ingiustizia sostanziale della pretesa, agisce in via esecutiva per il soddisfacimento di ragioni creditorie del proprio cliente coartando l'obbligato a saldare il debito correlativo anche per una parte che era stata già pagata (con un acconto di lire 10.000.000 riscosso dallo stesso difensore), avvantaggiandosi della circostanza che il debitore, rimasto contumace nel giudizio di cognizione, non poteva più far valere l'eccezione di pagamento in sede esecutiva.

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