Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4614 del 25 luglio 1996

ECLI:IT:CASS:1996:4614PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte ne` rilevate cause di nullita`, anche assolute, o d`inammissibilita` incorse nei precedenti giudizi. (Fattispecie relativa a deduzione, in sede di ricorso per cassazione avverso decisione di rinvio, di un preteso difetto di legittimazione del P.M.  a ricorrere per cassazione contro provvedimento emesso dal Tribunale del riesame e annullato con rinvio dalla Corte Suprema).    conforme:Sen 07/02/1995 1395 sez 1 Civ

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