Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3508 del 24 marzo 1993

ECLI:IT:CASS:1993:3508CIV

Massima

Massima ufficiale
Le cause di ineleggibilita` alla carica di componente del consiglio comunale, provinciale o regionale, verificatesi successivamente all'elezione - e rilevanti, in quanto tali, come cause di incompatibilita` - possono essere rimosse dall'interessato anche successivamente alla scadenza del termine di dieci giorni dal loro verificarsi, ma solo fino a quando uno o piu` cittadini elettori si risolvono a farle valere ai sensi dell'art. 9 bis, terzo comma del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, poiche`la proposizione della relativa domanda giudiziale definisce e cristallizza la fattispecie escludendo sia la ulteriore possibilita` che l'eletto adempia tardivamente all'obbligo di rimuovere la causa di ineleggibilita` - Incompatibilita` sia la possibilita` di rilevanza di altre situazioni legittimanti che sopravvengono dopo la domanda medesima.   da vedere: [s84\01939] [s73\02490]

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