Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8826 del 20 ottobre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:8826PEN

Massima

Massima ufficiale
In ogni caso di impugnazione i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilità e cioè devono consistere nella indicazione chiara di una determinata censura avente ad oggetto il provvedimento impugnato nel suo complesso o una parte di esso, che deve essere perfettamente identificabile, ovvero uno o più degli atti che hanno preceduto tale provvedimento (o una parte dell'atto), nonché nell'indicazione, sia pure sintetica ma completa delle ragioni di fatto e di ricorso su cui si intende fondare la censura. (Fattispecie in cui è stato ritenuto generico il motivo di ricorso in cassazione con cui era stata dedotta semplicemente la richiesta "di applicazione dell'art.. 80 della legge n.. 685/1975".

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