Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2198 del 18 marzo 1986

ECLI:IT:CASS:1986:2198PEN

Massima

Massima ufficiale
Per effetto della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 512 n. 2 cod. proc. pen. (sent. corte cost. 224/83) nel sistema delle impugnazioni contro la sentenza di estinzione del reato per amnistia o prescrizione deve considerarsi introdotto un grado di giudizio (appello) in precedenza non previsto dall'ordinamento giuridico. Pertanto, se al momento della caducazione della norma dichiarata illegittima la fase d'impugnazione non si sia ancora esaurita, il ricorso per cassazione, proposto contro la sentenza dichiarativa di una delle cause estintive sopra indicate, si converte in appello per consentire al giudice di merito competente di riesaminare gli atti ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 152 comma secondo cod. proc. PEN..

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