Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3432 del 21 settembre 1995
ECLI:IT:CASS:1995:3432PEN
Massima
Massima ufficiale
L'imputato che proponga ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per una delle cause indicate dall'art. 591 c.p.p. non va condannato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata dall'art. 616 c.p.p. Questa, infatti, consegue, unicamente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per una delle cause previste dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
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