Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 19977 del 6 ottobre 2015

ECLI:IT:CASS:2015:19977CIV

Massima

Generata da Simpliciter
Il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa è caratterizzato dalla coesistenza di una pluralità di rapporti contrattuali e di una pluralità di tutele. Il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 c.c. determinano l'estinzione ipso iure del rapporto di lavoro, senza necessità di un ulteriore atto di licenziamento. Tuttavia, ove la delibera di esclusione riguardi anche il concorrente rapporto di lavoro, il giudice, nello scrutinare la sussistenza dei relativi presupposti di legittimità, dovrà comunque valutare, attraverso un adeguato bilanciamento degli interessi, tanto l'interesse sociale ad un corretto svolgimento del rapporto associativo quanto la tutela e la promozione del lavoro in cui essenzialmente si rispecchia la funzione sociale di questa forma di mutualità. Pertanto, le controversie relative alla legittimità o meno del recesso/esclusione dalla società cooperativa e alla legittimità o meno del licenziamento sono connesse e vanno decise, in applicazione dell'articolo 40 c.p.c., comma 3, dal giudice del lavoro, con l'applicabilità del relativo rito. Ciò anche nel nuovo contesto normativo segnato dalla Legge n. 27 del 2012, poiché il principio della vis attractiva del rito del lavoro costituisce una regola a cui deve riconoscersi carattere generale e preminente per gli interessi di rilevanza costituzionale che la norma processuale è preordinata a garantire. Pertanto, la locuzione "ragioni di connessione" di cui al D.Lgs. n. 168/2003, art. 3, comma 3, deve essere interpretata nel senso che il regime della connessione, ove riferibile al cumulo di cause relative al rapporto mutualistico e al rapporto lavorativo, comporta il radicamento della competenza per le cause connesse dinanzi al giudice del lavoro.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro - Presidente

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 19673-2014 proposto da:
(OMISSIS) A RL, in persona del presidente, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS);
- intimato -
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. MATERA MARCELLO, che ha chiesto dichiararsi la sussistenza della competenza del Giudice del Lavoro del …

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.