Cassazione penale Sez. III sentenza n. 494 del 17 gennaio 1996

ECLI:IT:CASS:1996:494PEN

Massima

Massima ufficiale
Puo` ritenersi inevitabile l`ignoranza della legge penale, quando l`agente sia incorso nella trasgressione nonostante si sia attenuto correttamente e con l`ordinaria diligenza all`obbligo di informazione e di conoscenza dei precetti normativi, posto a carico di tutti i consociati quale esplicazione dell`ampio dovere di solidarieta` sociale e l`accertamento di tale diligenza deve essere particolarmente approfondito per chi esercita professionalmente in un determinato settore un`attivita` alla quale inerisca la disciplina predisposta dalle norme violate. (Applicazione in tema di coltivazione di cave: nella fattispecie e` stata esclusa l`ignoranza inevitabile ex art. 5 cod. pen.) in relazione ai reati paesaggistici di cui alle leggi 29 giugno 1939 n. 1497 e 8 agosto 1985 n. 431).   da vedere: Sen 02/02/1994 1214 sez 3 Pen Sen 26/10/1990 14203 sez 4 Pen

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