Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1171 del 12 febbraio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:1171CIV

Massima

Massima ufficiale
La sentenza della sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, che sia stata resa con la partecipazione, fra i magistrati di cassazione, di membri che abbiano conseguito la relativa nomina ma non esercitino le corrispondenti funzioni, in violazione dell'art.. 23 secondo comma della legge 24 marzo 1958 n.. 195 (modificato dalla legge 22 dicembre 1975 n.. 695), nel testo risultante per effetto della pronuncia della corte costituzionale n.. 87 del 1982, è affetta da nullità insanabile, per vizio della composizione del collegio giudicante, la quale è rilevabile anche d'ufficio in sede di ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione, ed implica l'annullamento con rinvio alla stessa sezione disciplinare in composizione legittima.

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