Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 6997 del 23 febbraio 2021

ECLI:IT:CASS:2021:6997PEN

Massima

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Il patteggiamento è un istituto processuale che consente all'imputato di definire il procedimento penale mediante l'applicazione di una pena concordata con il pubblico ministero. La sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena. Non sono invece deducibili nel ricorso per cassazione l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né l'eccessività della pena, essendo quest'ultima oggetto di un accordo processuale tra le parti. Il giudice, nel pronunciare la sentenza di patteggiamento, non è tenuto a motivare in ordine all'assenza di cause di proscioglimento, essendo tale valutazione assorbita dall'accordo raggiunto tra le parti. Pertanto, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è inammissibile qualora proponga motivi non consentiti dalla legge, come l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento e l'eccessività della pena.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano - Presidente

Dott. SCARLINI Enrico - Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde - Consigliere

Dott. RICCARDI Giusepp - rel. Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/09/2020 del Tribunale di Verona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ex articolo 444 c.p.p., il 28/09/2020 con la quale il Tribunale di Verona ha applicato la pena concordata per il reato di cui agli articoli 56 e 624 c.p., e articolo 625 c.p., n.…

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