Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna sentenza n. 1137 del 2015

ECLI:IT:TARBO:2015:1137SENT

Massima

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Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, previsto dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990, preclude all'amministrazione di disporre di tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della situazione di fatto e di diritto, impedendo al destinatario del provvedimento di illustrare le proprie ragioni e prospettare le proprie osservazioni. Tale violazione determina l'illegittimità del provvedimento finale, in quanto lede il diritto di partecipazione del privato al procedimento amministrativo, principio fondamentale dell'ordinamento giuridico, volto a garantire il contraddittorio e la tutela degli interessi del destinatario dell'atto. L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, pertanto, comporta l'annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti che l'amministrazione riterrà di adottare nel rispetto del contraddittorio procedimentale e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione. La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, infatti, impedisce all'amministrazione di disporre di tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della situazione di fatto e di diritto, precludendo al destinatario del provvedimento la possibilità di illustrare le proprie ragioni e prospettare le proprie osservazioni. Tale violazione, pertanto, lede il diritto di partecipazione del privato al procedimento amministrativo, principio fondamentale dell'ordinamento giuridico, volto a garantire il contraddittorio e la tutela degli interessi del destinatario dell'atto. L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, dunque, determina l'illegittimità del provvedimento finale, comportandone l'annullamento, salvi gli ulteriori provvedimenti che l'amministrazione riterrà di adottare nel rispetto del contraddittorio procedimentale e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione.

Sentenza completa

N. 01206/2008
REG.RIC.

N. 01137/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01206/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la ((omissis))

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1206 del 2008, proposto da:
((omissis)) S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Bologna, Galleria Marconi N.2;

contro

Provincia di Modena Presidente, Comune di ((omissis)) in Persona del Sindaco P.T.;

per l'annullamento

della determinazione n. 391 del 25 agosto 2008 di modifica dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto ubicato comune ((omissis));

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

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