Cassazione penale Sez. I sentenza n. 16099 del 28 aprile 2021

ECLI:IT:CASS:2021:16099PEN

Massima

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Il diritto di cronaca e di critica giornalistica, pur costituendo un limite legittimo alla tutela della reputazione altrui, trova il suo fondamento e i suoi confini nel rispetto dei requisiti di verità, pertinenza e continenza espressiva. Pertanto, il giornalista che riferisce fatti concernenti l'esercizio di funzioni pubbliche è tenuto a verificare con diligenza la veridicità delle informazioni prima della loro pubblicazione, astenendosi da affermazioni lesive della reputazione dei soggetti coinvolti ove non siano pienamente riscontrate. Qualora il giornalista abbia assolto tale onere di verifica, egli potrà beneficiare della scriminante putativa del diritto di cronaca o di critica, a condizione che il complesso delle notizie riferite, anche se critiche, non assuma una valenza denigratoria complessiva nei confronti dei soggetti interessati, in ragione dell'accostamento o della sommatoria di informazioni, anche singolarmente veritiere. Il giudice, nel valutare la legittimità dell'esercizio del diritto di cronaca o di critica, dovrà pertanto esaminare in modo unitario e sinottico l'insieme delle notizie pubblicate, verificandone la veridicità e la continenza espressiva, al fine di accertare se il loro complessivo effetto informativo abbia travalicato i limiti della legittima manifestazione del pensiero per assumere una valenza diffamatoria.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano - Presidente

Dott. SIANI Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. BIANCHI Michele - Consigliere

Dott. BINENTI Roberto - Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile (OMISSIS);
dalla parte civile (OMISSIS);
dalla parte civile (OMISSIS);
dalla parte civile (OMISSIS);
dalla parte civile (OMISSIS);
dalla parte civile (OMISSIS);
dalla parte civile (OMISSIS);
dalla parte civile (OMISSIS);
dalla parte civile (OMISSIS);
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/10/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricor…

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