Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 2240 del 2018

ECLI:IT:TARNA:2018:2240SENT

Massima

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Il diniego di concessione edilizia in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 è legittimo per opere che comportano nuova volumetria o superficie in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in quanto tali interventi sono incompatibili con la disciplina urbanistica e paesaggistica vigente. Ciò in quanto, a fronte del divieto assoluto di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria per i lavori che prima facie hanno determinato la creazione di nuovi volumi e superfici utili, ovvero un aumento di quelli legittimamente realizzati, un'eventuale istanza di accertamento di conformità avrebbe un intento meramente dilatorio e, quindi, il giudice amministrativo può senz'altro escluderne ogni rilevanza. Inoltre, la relativa procedura paesaggistica non sarebbe comunque procedibile per effetto del disposto dell'art. 167, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 42/2004, secondo cui l'autorità amministrativa competente non può accertare la compatibilità paesaggistica per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. Pertanto, a prescindere dalla contestata conformità urbanistica degli interventi in questione, la loro qualificazione giuridica come opere non meramente manutentive e comportanti nuova volumetria (o superficie), comporterebbe la non procedibilità del sub-procedimento volto all'adozione del prescritto parere da parte della Soprintendenza e, con essa, l'impossibilità di un vaglio nel merito della relativa istanza di accertamento di conformità. Inoltre, il vigente art. 167, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, preclude il rilascio di autorizzazioni in sanatoria, quando siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura (anche interrati), pur quando ai fini urbanistici-edilizi non andrebbero ravvisati volumi in senso tecnico, in quanto il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, siano essi interrati o meno.

Sentenza completa

Pubblicato il 05/04/2018

N. 02240/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01256/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1256 del 2004, proposto da ((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n. 19,

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocatura municipale, domiciliata presso gli uffici in Napoli, piazza Municipio (p.zzo Sangiacomo),

per l'annullamento

della d.d. 681 del 2003 cui il Dirigente del Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Napoli ha denegato la richiesta di concessione edilizia in sanatoria ex art.13 L. n.47/85 (oggi art.36 T.U. 380/2001) pe…

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